Regolamento raccolta Funghi in Casentino - GUIDA TURISTICA DEL CASENTINO

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Informative per la raccolta
Raccolta dei funghi
La legge regionale n. 16 del 22.3.99 che ha disciplinato l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17.11.2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011:
legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010
Nuove norme sulla raccolta dei funghi
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l'autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.
L'autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all'interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.
L'attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:
per i residenti in Toscana
coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione;
coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite:
IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946)
La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi' e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Per ottenere l'autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:
Euro 13,00 per l'autorizzazione personale semestrale
Euro 25,00 per l'autorizzazione personale annuale
Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
per i non residenti in Toscana
I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite:
IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946)
Gli importi sono pari a:
Euro 15,00 per l'autorizzazione turistica giornaliera;
Euro 40,00 per l'autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.
Euro 100,00 per l'autorizzazione turistica valida un anno.
    La data o l'indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi'.
Occorre inoltre ricordare che:
I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.
La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.
3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.
Divieti per alcune specie
E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
due centimetri per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo)
E' vietata inoltre la raccolta dell'ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.
Condizioni per la raccolta
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.
La raccolta può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto. Nella raccolta non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e aereati, atti a diffondere le spore.
E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni sono titolari delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale.
Province, Comunità montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all'interno delle aree boscate.
Info
Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde
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